I BUONI PASTO

I buoni pasto costituiscono un istituto tipico del welfare aziendale contrattuale che si caratterizza per l’introduzione, accanto a forme di retribuzione in natura e dei fringe benefits, di servizi e prestazioni sociali che apportano utilità per i lavoratori sul piano dei bisogni individuali e collettivi. 

Come ribadito anche dalla recente Sentenza n. 5547 della Cassazione Civile, Sez. Lavoro del 1° marzo 2021, il buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce più propriamente un’erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore. L’attribuzione del buono pasto si caratterizza per un vincolo di scopo che si materializza ogniqualvolta il lavoratore osservi un certo orario di lavoro prolungato, comprensivo della fisiologica pausa per il pasto e in un luogo diverso dalla propria abitazione.

I buoni pasto sono oggi regolamentati a livello nazionale dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017 , n. 122, il quale all’art. 2 li definisce come i documenti di legittimazione, anche in forma elettronica, aventi specifiche caratteristiche stabilite dal detto decreto, che attribuiscono al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 c.c., il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e che attribuiscono invece all’esercizio convenzionato (coloro che erogano il servizio sostitutivo di mensa) il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società che ha emesso i buoni pasto.

Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto si intendono le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

 

I buoni pasto sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

Essi non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare esclusivamente per l’intero valore facciale.

I buoni pasto possono essere in forma cartacea o in forma elettronica.


Buoni pasto in formato cartaceo

Quelli in forma cartacea devono riportare ai sensi dell’art. 4 del citato decreto:

  1. il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
  2. la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
  3. il valore facciale espresso in valuta corrente;
  4. il termine temporale di utilizzo;
  5. uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
  6. la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

 

Buoni pasto elettronici

I buoni pasto elettronici, che nel concreto equivalgono a quelli cartacei, si caratterizzano per essere dematerializzati: non vengono rilasciati sotto forma di ticket, ma vengono predisposti in forma dematerializzata su tessere magnetiche, che potranno poi essere usate dal lavoratore.

Nei buoni pasto in forma elettronica le indicazioni relative al datore di lavoro, alla società di emissione e al valore sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico. La data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo; l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso.

 

Quali sono le modalità operative per l’attivazione del benefit buono pasto?

In primo luogo, il datore di lavoro dovrà stipulare un contratto con una società autorizzata per l’emissione di buoni pasto cartacei o elettronici; il valore dei buoni viene stabilito dallo stesso datore di lavoro in base alle necessità aziendali.
Successivamente la società di emissione dei buoni provvederà ad emettere di buoni pasto in modalità cartacea (quindi mediante un carnet di buoni) o in forma elettronica: in tal modo ogni lavoratore riceverà il proprio carnet (mensilmente) o la propria carta personalizzata. 

 

E dal punto di vista fiscale?

L’impresa che utilizza i buoni pasto può portare in deduzione l’intero costo dei buoni e recuperare tutta l’IVA (per le ditte individuali e i liberi professionisti in regime ordinario la deduzione è del 75% e la detraibilità dell’IVA al 100%). Il diritto alla deduzione è indipendente dal valore di buono pasto riconosciuto.

Al riguardo, infatti, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E ha precisato, tra l’altro, che relativamente alle fattispecie di cui alle lettere f), f-bis), fter) ed f-quater) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir “la erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del medesimo testo unico” (così come confermato dalla Risoluzione n. 55/E del 25.09.2020).

 

È bene precisare che dal punto di vista fiscale i buoni pasto sono intesi quali compensi in natura corrisposti al lavoratore dipendente e non generano reddito imponibile, né fiscale né contributivo, in capo al dipendente qualora il loro valore unitario non ecceda l’importo di:

– 4,00 Euro se in formato cartaceo;

– 8,00 Euro se in formato elettronico.

[tali soglie sono state modificate dalla Legge di Bilancio 2020]

In sintesi, i buoni pasto sono una forma di “benefit aziendale”, infatti il datore di lavoro non è per legge obbligato a fornire i ticket ai suoi dipendenti, a meno che tale clausola non sia espressamente prevista e inserita in contratto dal CCNL applicato; possono essere dati a tutti i lavoratori dipendenti che ricevano una busta paga, sia che il loro contratto sia a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno o part-time.
Di norma vengono erogati ai dipendenti dalle aziende che non possono offrire loro un servizio di mensa aziendale, essi sono fatti considerati un servizio sostitutivo di mensa.


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