BED & BREAKFAST

Per Bed & Breakfast, o “esercizio saltuario di alloggio e prima colazione”, si intende l’attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell’abitazione di residenza o dimora abituale, avvalendosi della collaborazione della propria famiglia (cd. conduzione familiare) e garantendo la compresenza con gli ospiti. Tale attività è svolta senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d’impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni.

Bisogna innanzitutto precisare che le strutture ricettive rientrano nella competenza legislativa regionale ed è pertanto importante tenere in considerazione il perimetro territoriale in cui si vuole aprire o in cui è situata l’attività.
L’apertura, la classificazione e gli adempimenti necessari per la gestione delle strutture ricettive all’interno della Regione Emilia Romagna sono regolati dalla Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 a cui si aggiungono una serie di ulteriori delibere emanate dalla Giunta Regionale che definiscono le caratteristiche e i requisiti minimi di ciascuna tipologia di struttura, nonché i requisiti minimi per livello di classificazione per le strutture classificate.  In particolare, con riguardo ai Bed and breakfast bisogna fare riferimento alla delibera della Giunta Regionale n. 2149/2004.

 

  • L’avvio

Per poter aprire una struttura di questo tipo è necessario rivolgersi al Comune in cui è ubicata l’abitazione e inviare una Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) in modalità telematica attraverso la piattaforma online SUAP.

Il soggetto che intende avviare l’attività deve essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della segnalazione, e in particolare dovrà attestare la non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011 e degli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S e di non essere stato interdetto o inabilitato.

Il titolare dell’attività dovrà essere il proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto di tale attività ricettiva e dovrà avere la residenza o dimora nell’abitazione in cui si svolge l’attività.

  • Serve la partita IVA per aprire questa attività?

Per esercitare l’attività di B&B non è necessario richiedere la Partita Iva all’Agenzia delle Entrate, perché si tratta di un’attività svolta in modo saltuario, cioè in maniera non organizzata in forma d’impresa e non continuativa. Pertanto per aprire un Bed and Breakfast non è necessario essere imprenditori, né possedere una partita IVA.

 

  • Requisiti oggettivi degli immobili da adibire a B&B

È richiesto che la destinazione d’uso degli immobili sia quella abitativa. Del pari, le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti all’ospitalità sono quelle previste per i locali ad uso civile abitazione dai Regolamenti comunali edilizi e di igiene oltre che dalla delibera di Giunta regionale.

Le stanze dell’immobile destinate a questa attività possono essere al massimo tre e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni.

Ci sono poi dei limiti minimi fissati per la capacità ricettiva delle camere da letto:

– camera singola: 9 mq.;

– camera doppia: 14 mq.;

– camera tripla: 20 mq.

Se l’attività viene svolta in più di una camera è necessario un bagno ad uso esclusivo degli ospiti.
I servizi minimi offerti dovranno consistere nella somministrazione della prima colazione, nel riordino e pulizia quotidiana dei locali, nel cambio delle lenzuola almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio dell’ospite, nel cambio della biancheria da bagno due volte la settimana e ad ogni cambio dell’ospite.

 

  • I compiti del titolare dell’attività

Il titolare ha specifici obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività di B&B, in particolare deve:

  1. comunicare preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di SCIA;
  2. dare alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza e comunicare all’Autorità di pubblica sicurezza competente le generalità degli ospiti;
  3. comunicare i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alla Regione;
  4. comunicare i periodi di apertura e chiusura del B&B al Comune;
  5. comunicare preventivamente al Comune eventuali aperture/chiusure straordinarie;
  6. esporre apposita tabella in cui siano riepilogati in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento i prezzi dei servizi praticati.

 

  • L’ospitalità

L’ospitalità può essere fornita per un massimo di 120 giorni nell’arco del periodo di disponibilità all’accoglienza o, in alternativa, per un massimo di 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare.
Coloro che svolgono l’attività devono comunicare al Comune i periodi di disponibilità all’accoglienza nell’arco dell’anno contestualmente alla presentazione della SCIA. Nel caso di variazioni successive di elementi o caratteristiche contenute nella SCIA o dei periodi di disponibilità all’accoglienza, la comunicazione è effettuata, prima che si verifichi la variazione stessa.

 

  • La denuncia delle persone alloggiate e la loro permanenza

È previsto l’obbligo, per il titolare dell’attività, di comunicare le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore successive all’arrivo delle persone alloggiate, e comunque all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti.

La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi e deve intercorrere un periodo non inferiore a 5 giorni per potersi rinnovare un nuovo soggiorno al medesimo ospite.

 

  • La colazione

Nel prezzo della camera del B&B deve essere inclusa anche la prima colazione che dovrà essere servita utilizzando alimenti preconfezionati.  

Quando il titolare di B&B, oltre ai cibi preconfezionati, intenda anche servire personalmente ai propri ospiti alimenti particolari preparati nella sua cucina sarà necessaria la preventiva notifica sanitaria, applicando un Manuale di autocontrollo HACCP, cioè il manuale di autocontrollo per la corretta somministrazione di cibo e bevande agli ospiti, anche in forma semplificata.

 

  • Il marchio

Non è obbligatorio che il marchio d’identificazione B&B sia affisso all’esterno dell’abitazione, ma il titolare ha sempre la facoltà di farlo.

 

  • Le sanzioni

La normativa regionale prevedere che chiunque apra o gestisca un B&B senza avere regolarmente dichiarato l’inizio attività è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.

Ogni altra violazione di quanto dichiarato in SCIA o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l’applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.

 

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